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18 dicembre 2011

Il giudice condanna la parte che non ha partecipato al versamento del contributo unificato dovuto per il giudizio

Filed under: Senza Categoria — previsionistampa @ 14:13

LEGGE 14 settembre 2011, n. 148.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
Pubblicato nella GU n. 216 del 16-9-2011.
Entrata in vigore del provvedimento: 17/09/2011 
Ultima  pubblicazione del D.M. 145/2011, nuova  importante modifica al D.Lgs. 28 del 2011.
Infatti il maxiemendamento alla manovra finanziaria di ferragosto, presentato dal Governo ed approvato con la fiducia dal Senato, recita all’art. 35 sexies:
All’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28, ha aggiunto:
“Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Questo modifica la disciplina della mediazione nelle ipotesi di conciliazione obbligatoria (nelle materie indicate all’ articolo 5, ossia condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).
L’assenza  in generale, già costituiva argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, comma secondo, del codice di procedura civile.
Ora tale assenza può essere liberamente valutata come elemento sfavorevole per le parti che disertano l’incontro. 
Uno dei pochi dubbi pare riguardare l’applicabilità della norma anche alle controversie su sinistri stradali e condominio, comprese nei casi di cui all’art. 5 del d.lgs. 28, ma la cui obbligatorietà è stata “sospesa” fino al marzo 2012.
L’emendamento introduce un sistema di tipo “SANZIONATORIO” nel procedimento di mediazione.

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